Il COA ricorda – correttamente – che l’articolo 7, comma 5 della legge n. 247/12 consente il mantenimento dell’iscrizione all’avvocato che, già iscritto nell’albo e quindi in possesso di domicilio professionale, trasferisca la propria residenza all’estero e ivi eserciti la professione. Il caso all’esame riguarda invece la persona abilitata all’esercizio della professione ma mai iscritta nell’albo che chieda di essere iscritta al fine di esercitare il diritto di stabilimento in Germania.
Difetta nel caso di specie – stando all’esposizione contenuta nel quesito – uno dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo degli avvocati e cioè il possesso di un domicilio professionale “nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine” (art. 17, lett. c) della legge n. 247/12). L’articolo 7, comma 5, invece, riguarda la sola ipotesi dell’avvocato che – già iscritto – intenda trasferire il proprio domicilio all’estero e, in quel caso, consente all’iscritto di mantenere l’iscrizione in Italia, peraltro confermando il criterio del radicamento territoriale nell’ultimo domicilio noto in Italia. Nel caso esposto nel quesito, mancherebbe invece qualunque criterio di collegamento territoriale con l’Italia. Ne consegue che, per potersi iscrivere nell’albo tenuto dal COA di Vicenza, l’interessata dovrà indicare un domicilio professionale nel circondario di competenza del medesimo COA, domicilio che peraltro ben può essere disgiunto dalla residenza.
Consiglio nazionale forense, parere n. 13 del 19 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 19 Aprile 2024- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera (quesito)
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