L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 41 del 26 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 19 del 24 Maggio 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24268 del 10 Settembre 2024 (accoglie)
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