L’omessa restituzione della documentazione al cliente

L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 41 del 26 febbraio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 19 del 24 Maggio 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24268 del 10 Settembre 2024 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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