Il procedimento disciplinare che si svolge avanti al CDD ha natura amministrativa e si conclude con un atto che ha forma, natura e sostanza di provvedimento amministrativo(1). Quest’ultimo, tuttavia, diviene poi il presupposto di un successivo procedimento di impugnazione avanti al C.N.F., che assume natura e funzione propriamente giurisdizionali, nel quale il giudice disciplinare è investito del potere di conoscere ogni aspetto della vicenda in contestazione.
Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Tedesco), SS.UU., sentenza n. 9949 del 12 aprile 2024
NOTA:
Per un mero refuso, l’art. 61, co. 1, L. n. 247/2012 definisce “sentenza” la delibera conclusiva del CDD. Invece, la natura di sentenza è correttamente attribuita, dall’art. 37, co. 2, L. n. 247/2012, ai provvedimenti del CNF resi a definizione dei relativi procedimenti giurisdizionali di impugnazione.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 9949 del 12 Aprile 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 137 del 10 Luglio 2023
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