La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti degli avvocati componenti di un consiglio dell’ordine distrettuale spetta al C.d.O. della Corte d’appello più vicina, ex art. 38 r.d.l. 1578/33 e d.l. n.597/1947, e la competenza viene radicata dall’apertura del procedimento e ivi rimane fino alla fine dello stesso, anche se nelle more del giudizio l’incolpato non sia più componente del consiglio. Per contro, è competente a procedere disciplinarmente il C.d.O. di appartenenza ove nelle more del procedimento gli imputati non siano più componenti del consiglio e il C.d.O. a cui gli atti erano stati inviati non abbia svolto alcuna attività preliminare (non radicando presso di sè la competenza), ma abbia semplicemente dichiarato la sua incompetenza a procedere. (Risolve il conflitto di competenza sollevato in data 7 novembre 1996 tra il C.d.O. di Milano e il C.d.O. di Brescia, dichiarando la competenza del C.d.O. di Milano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 13 luglio 2001, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 13 Luglio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Novembre 1996
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