Dopo il conferimento del mandato, l’avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l’esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l’iniziativa sia stata presa dal cliente o dall’avvocato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza n. 74 del 17 settembre 2019.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Novembre 2019 (sospensione)
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