Alla luce del combinato disposto degli artt. 4 e 8 del Reg. CNF n. 1/2014, deve ritenersi che, quanto al numero delle preferenze da esprimere, il limite dei 2/3 degli eligendi costituisca la regola, che è tuttavia derogabile ove sussista la necessità di destinare le preferenze ai due generi, nel qual caso le stesse non possono comunque superare il totale degli eleggibili dal singolo Consiglio dell’Ordine e devono osservare il limite interno dei due terzi nell’ambito di ogni genere. Peraltro, non può sostenersi che la previsione dell’art. 8, 2° co. del Regolamento risulti «inutile», perché la rappresentanza di genere imposta dal successivo art. 12 («le elezioni dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale») va assicurata in ambito distrettuale e non di singolo Ordine circondariale (nel quale potrebbe dunque accadere che le preferenze non siano destinate ai due generi): tale norma risponde pertanto all’esigenza di ampliare il numero delle preferenze per l’ipotesi di candidature riconducibili ad entrambi i generi ed è pienamente compatibile -nei termini sopra indicati- con quella dell’art. 4, 3° co. cit.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9749 del 11 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9749 del 11 Aprile 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 10 del 24 Febbraio 2023
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