In difetto di norme specificamente disciplinanti in parte qua l’impugnazione dell’esito del procedimento elettorale del CDD, ed in applicazione analogica del criterio dettato, per il procedimento di elezione del COA, dall’art. 28, comma 12, L. n. 247/2012, deve ritenersi che il reclamo al CNF debba essere proposto entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, che costituisce l’atto conclusivo di tale procedimento. Infatti, l’attività prevista dall’art. 11, co. 5° del Reg- CNF n. 1/20214 (ossia la dichiarazione dei risultati dello scrutinio da parte del presidente del seggio e la comunicazione, con trasmissione di copia del verbale, fatta dallo stesso al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale e ai Presidenti dei Consigli dell’Ordine Circondariali, ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali) non vale a determinare la conclusione del procedimento, che va invece individuata nella separata e successiva attività di proclamazione degli esiti delle votazioni, disciplinata dal comma 6° del medesimo art 11. Pertanto, deve quindi escludersi che la pacifica possibilità di impugnare immediatamente la dichiarazione dei risultati compiuta dal presidente del seggio all’esito dello scrutinio comporti -in difetto di espressa previsione- la decadenza dalla facoltà di denunciare i vizi del procedimento impugnandone l’atto conclusivo, costituito -come detto- dalla distinta e successiva proclamazione degli esiti delle votazioni.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9749 del 11 aprile 2024
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, ordinanza n. 9749 del 11 Aprile 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 10 del 24 Febbraio 2023
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