La mancata proposizione di querela da parte dell’esponente non incide sull’attendibilità dello stesso, perché rientra nel novero delle scelte personali quello di attivarsi in sede penale o civile oltre che in sede disciplinare, che peraltro appare, spesso non a torto, quella più efficace nell’ottica di vedere il professionista raggiunto da una sanzione effettivamente afflittiva, come ad esempio la sospensione dalla professione (nella specie, tre anni), che comporta un’afflizione reale e significativa la quale, molto spesso, induce l’autore a rimediare al danno arrecato e previene anche la commissione di ulteriori illeciti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 09 Settembre 2020 (sospensione)
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