Procedimento disciplinare: la Sezione può approvare un capo di incolpazione diverso da quello proposto dal Consigliere istruttore (anche riqualificandolo nel corso del giudizio)

L’art. 16 Reg. CNF n. 2/2014 per il Procedimento disciplinare affida al Consigliere istruttore il compito di proporre alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione: trattasi di un potere di impulso che fa salvo quello di deliberazione in capo alla sezione competente, la quale può infatti modificare la portata ed il contenuto degli addebiti da contestare, peraltro anche mediante una riqualificazione del capo di incolpazione pure in sede di decisione disciplinare, qualora l’incolpato, anche attraverso l’iter del procedimento, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi, non verificandosi una violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti alla base della decisione e, perciò, una violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali e la materialità del fatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 244 del 14 novembre 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 23 Febbraio 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 27 Ottobre 2022 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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