La contestazione degli addebiti non richiede una esposizione minuta, completa e particolareggiata dei fatti oggetto di contestazione, dovendosi dare rilievo, piuttosto, all’iter del procedimento ed alla possibilità che l’incolpato abbia avuto la possibilità di avere conoscenza dell’addebito e di discolparsi. Peraltro, l’individuazione dei capi di incolpazione può avvenire anche per relationem ad atti di cui il segnalato o incolpato sia certamente in possesso per esserne stato il destinatario, non essendo neppure necessario che l’atto prodromico sia unito al documento o che il suo contenuto sia riportato nel corpo del nuovo atto.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 23 Febbraio 2024 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 27 Ottobre 2022 (radiazione)
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