Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico – Ipotesi di insussistenza.

Non commette illecito disciplinare l’avvocato che in atti di causa usi espressioni critiche nei confronti del collega di controparte se tali espressioni siano state usate senza alcuna intenzione di nuocere al collega e non abbiano un effettivo contenuto offensivo. (Nella specie è stata ritenuta non offensiva l’affermazione effettuata a commento dello scritto del collega che aveva utilizzato plurime citazioni latine secondo cui: “l’intercalare di espressioni in italiano con frasi latine………erano considerati comportamenti tipici dei pastori di campagna e degli avvocati di provincia”). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sassari, 16 ottobre 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 150

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 02 Luglio 2001 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 16 Ottobre 1997
Giurisprudenza CNF

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