Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente

La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 14 del 30 gennaio 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 15 del 30 gennaio 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 16 del 30 gennaio 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 17 del 30 gennaio 2024

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 19 del 30 gennaio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 30 Gennaio 2024 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera n. 278 del 30 Giugno 2023 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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