L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso

La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata (nella specie, cancellazione amministrativa dall’Albo – Sezione Speciale avvocati stabiliti per incompatibilità ex art. 18 L 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 22 Gennaio 2024 (estinzione) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 10 Settembre 2020 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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