La durata di sei anni dell’abilitazione al patrocinio, come previsto dalla legge 242/88, non è lasciato alla libera discrezione dell’interessato ma comincia inesorabilmente a decorrere dal primo giorno successivo all’iscrizione nel registro dei praticanti e pertanto deve escludersi la possibilità che tale momento possa essere rimesso alla scelta soggettiva dell’interessato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Terni, 3 luglio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 13 luglio 2001, n. 148
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 13 Luglio 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Terni, delibera del 03 Luglio 2000
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