In tema di procedimento disciplinare, l’omessa lettura del dispositivo costituisce una mera irregolarità che non determina l’invalidità della decisione del CDD, giacché non è espressamente prevista una diversa e più grave sanzione (art. 59, comma 1, lettere l ed m L. n. 247/2012 nonché art. 26 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), la quale peraltro non può ricavarsi neppure implicitamente dal codice di rito penale, che nella specie non trova applicazione (art. 59 cit. lett n, nonché art. 10 co. 4 Reg. CNF cit.).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024
NOTA:
A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini specificamente riferiti alla disciplina attuale.
Per la previgente disciplina, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 23 marzo 2016, n. 52, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98, che peraltro giungevano alle medesime conclusioni della sentenza di cui in massima.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 22 Gennaio 2024 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 17 Giugno 2019 (censura)
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