La prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l’ordine professionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 22 Gennaio 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 1667 del 20 Aprile 2021 (censura)
0 Comment