Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Mancato invio del Modello 5 – Sospensione a tempo indeterminato – Natura disciplinare – Esclusione – Prescrizione – Decorrenza – Dies a quo

L’obbligo di comunicazione alla Cassa del proprio reddito professionale ha carattere ineludibile e la sospensione a tempo indeterminato che i Consigli dell’Ordine comminano ex art. 17, co. 5, Legge n. 576/1980 non ha natura di sanzione disciplinare.

La prescrizione, in caso di tema mancato adempimento degli obblighi previdenziali, inizia a decorrere dal momento in cui la Cassa è posta in grado di verificare la debenza e l’ammontare dei contributi, ossia dal momento della trasmissione del Modello 5. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 8 luglio 2010).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Merli), decisione del 1* giugno 2011, n. 79

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 01 Giugno 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 08 Luglio 2010
Giurisprudenza CNF

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