Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 312 del 22 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 312 del 22 Dicembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 77 del 22 Dicembre 2023 (avvertimento)
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