Alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato. Peraltro, la preclusione all’esercizio dell’azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell’ambito del più remoto dei due.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 332 del 27 Dicembre 2023 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 44 del 06 Dicembre 2022 (radiazione)
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