L’art. 38 , comma III, della legge professionale forense, dispone che il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio o su richiesta del p.m. ovvero su ricorso dell’interessato. Pertanto il C.d.O. può autonomamente deliberare l’apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Belluno, 23 dicembre 1997, 10 luglio 1998, 7 maggio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 145
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 07 Maggio 1999 (sospensione)
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