Assunzione di incarichi contro una parte già assistita: la rinuncia al mandato solo dopo l’esposto disciplinare non attenua, di per sè, la sanzione

La successiva rinuncia al mandato non elide né attenua necessariamente il disvalore della condotta dell’avvocato che, in violazione dell’art. 68 cdf, presti la propria assistenza in favore di uno dei coniugi o conviventi in controversie di natura familiare dopo averli assistiti congiuntamente (Nel caso di specie, l’avvocato aveva assunto incarico professionale di difesa in un procedimento di divorzio giudiziale dopo aver assistito entrambi i coniugi durante il procedimento di separazione consensuale e, solo dopo aver avuto contezza dell’esposto da parte dell’altro coniuge, aveva rinunciato al mandato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha escluso che tale successiva condotta dell’incolpato rilevasse ai fini di una ulteriore attenuazione della sanzione irrogatagli dal CDD, pertanto confermata anche in parte qua).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 293 del 12 dicembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 293 del 12 Dicembre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 10 Giugno 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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