Il fatto che un cittadino di uno Stato membro ed ivi laureatosi si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato allo scopo di beneficiare della normativa piu favorevole e faccia quindi ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato, con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica e` stata acquisita, non costituisce, di per se´, un abuso del diritto di stabilimento (art. 3 direttiva 98/5/CE).
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Giusti), SS.UU., sentenza n. 5306 del 28 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, oltre a Corte (Grande Sezione) 17 luglio 2014, anche Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Merli), sentenza del 13 luglio 2017, n. 97, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 gennaio 2015, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 novembre 2014, n. 145.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 5306 del 28 Febbraio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 41 del 25 Marzo 2023
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