E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale in quanto sospeso a tempo indeterminato, e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista era stato sospeso a tempo indeterminato per l’omesso invio del Mod. 5, relativo agli oneri previdenziali). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 13 luglio 2001, n. 143
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 29 Maggio 2000 (sospensione)
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