Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Praticante avvocato – Attività senza titolo – Uso abusivo del titolo – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Il praticante abilitato che ripetutamente svolga attività ad esso non consentita, si qualifichi come avvocato senza aver acquisto il titolo e non ottemperi al mandato ricevuto omettendo di informare il cliente sullo stato di una pratica pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo dei principi di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie, in considerazione della gravità delle violazioni che hanno comportato l’apertura di diversi procedimenti disciplinari, è stata ritenuta congrua la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Venezia, 15 febbraio 1999 – 23 ottobre 1999 – 6 luglio 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 142

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 13 Luglio 2001 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Luglio 1998 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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