Le funzioni esercitate in materia disciplinare dai Consigli territoriali, ed il relativo procedimento, hanno natura amministrativa, e non giurisdizionale. A tale stregua, essi non hanno il potere di conoscere dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari irrogate nei confronti degli iscritti, né in contrario può invocarsi l’art. 35 Regolamento C.N.F. n. 2 del 2104 (recante “Esecuzione della decisione disciplinare”), giacché la disciplina ivi dettata attiene (salva l’ipotesi della sospensione) agli aspetti meramente amministrativi dell’esecuzione (Nel caso di specie, l’avvocato aveva richiesto al CDD di commutare in altra sanzione disciplinare la cancellazione dall’albo irrogatagli e nelle more divenuta definitiva. In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Nazzicone), SS.UU., sentenza n. 4416 del 19 febbraio 2024
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Scarano), SS.UU, sentenza n. 19652 del 24 luglio 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Stefanì), sentenza n. 135 del 5 luglio 2023 e Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baffa), sentenza n. 158 del 5 agosto 2020.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 4416 del 19 Febbraio 2024 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 135 del 05 Luglio 2023
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