Avvocati stabiliti: vietato l’uso di abbreviazioni equivoche che ingenerino confusione sul titolo professionale posseduto

L’avvocato stabilito è tenuto a fare uso del titolo professionale di origine, indicato per intero nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, in modo comprensibile e tale da evitare confusione con il titolo di avvocato ex art. 7 D.Lgs. n. 96/2001 (Nel caso di specie, l’abogado aveva utilizzato nei propri atti e corrispondenza di studio l’abbreviazione “Avv.”).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 273 del 28 novembre 2023

NOTA:
Per un caso analogo, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sacco), sentenza n. 18 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 238 del 28 dicembre 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 26 settembre 2014, n. 115.
In arg. cfr. pure:

  • Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104, confermata da Corte di Cassazione (pres. Petitti, rel. Acierno), SS.UU, sentenza n. 17563 del 28 giugno 2019 (abbreviazione “Av.” per “Avogado”);
  • Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Virgintino), sentenza n. 90 del 13 giugno 2022 (abbreviazione “p.Avv.” per praticante avvocato).

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 273 del 28 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 66 del 13 Settembre 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment