Il Consiglio Nazionale Forense ha giurisdizione speciale ed esclusiva in materia elettorale forense, tra cui rientrano i reclami proposti avverso le elezioni dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, anche per ragioni di omogeneità, concentrazione e coerenza, giacché non avrebbe ragion d’essere una doppia giurisdizione, domestica con riguardo all’elezione dei consigli dell’ordine e amministrativa ordinaria per quanto riguarda l’elezione dei componenti dei CDD.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 269 del 28 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, sempre relativamente alle elezioni dei CDD, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 10 del 24 febbraio 2023, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza n. 98 del 13 luglio 2020. Sulla giurisdizione del CNF anche relativamente alle elezioni del CPO, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 207 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 151 del 17 luglio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 22 del 12 febbraio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 28 Novembre 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 03 Febbraio 2023
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