La violazione dell’obbligo di informare il cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf) è un illecito disciplinare permanente, sicché la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della condotta omissiva ovvero, se precedente, dal momento in cui per qualsiasi causa (revoca o rinuncia) venga meno il mandato professionale che costituisce appunto la fonte ed il limite di quel dovere deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Altieri), sentenza n. 262 del 28 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 262 del 28 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 71 del 27 Settembre 2019 (sospensione)
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