Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi ovvero, ai sensi dell’art. 60 co. 4 RD 37/1934, farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF, non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato, era stato proposto a mezzo avvocato non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 254 del 14 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 14 Novembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Dicembre 2018 (avvertimento)
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