Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. ha natura amministrativa e non penale e pertanto non è applicabile a tale procedimento l’istituto della continuazione del reato propria del giudizio penale, né può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale con l’articolo 111 Cost., sul giusto processo, considerando che anche nel procedimento disciplinare è garantito il principio del contraddittorio e della difesa dell’imputato. (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Venezia, 15 febbraio 1999 – 23 ottobre 1999 – 6 luglio 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 13 Luglio 2001 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 06 Luglio 1998 (radiazione)
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