L’impegno nella difesa del proprio cliente non può travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza, giacché il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 14 Novembre 2023 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 18 Dicembre 2018 (censura)
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