Il giudicato penale che abbia applicato la disciplina della continuazione, ex art. 81 cpv c.p., ravvisando il nesso del medesimo disegno criminoso tra i reati e, dunque, un unico reato continuato, non consente, ai fini della rilevanza deontologica delle condotte, di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di consumazione di ogni singolo illecito (cfr. art. 158 cp), giacché in sede disciplinare le plurime ripetute violazioni di carattere omogeneo e continuato non possono considerarsi in modo atomistico e frazionato, con la conseguenza che la prescrizione non inizia a decorrere quando ancora sia in corso e perduri la specifica condotta illecita del professionista.
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 173 del 17 ottobre 2022.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 25 del 21 Febbraio 2022 (sospensione)
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