L’assenza di precedenti disciplinare può mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto

L’incensuratezza disciplinare dell’incolpato può comportare una mitigazione della sanzione da irrogarsi in concreto, giacché la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 238 dell’8 novembre 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 238 del 08 Novembre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 10 del 26 Gennaio 2022 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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