In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali né dei principi dell’Unione Europea, in quanto frutto di discrezionali scelte del legislatore che trovano giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell’avvocato, l’indipendente esercizio della relativa attività professionale, la libertà richiesta dall’esercizio della professione forense, al fine di prevenire la maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti per effetto della commistione con altri ambiti professionali.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, ordinanza n. 15208 del 22 luglio 2016.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 35981 del 27 Dicembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 46 del 27 Marzo 2023
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