L’iscrizione in più albi professionali è possibile solo nei casi espressamente consentiti

L’art. 18 L. n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio”; mentre permette “l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro”. Tali eccezioni costituiscono un numerus clausus e non sono pertanto assoggettate ad interpretazione analogica, e ciò a prescindere dall’effettivo esercizio dell’attività professionale incompatibile, essendo infatti sufficiente la sola l’iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l’incompatibilità con quella nell’albo degli avvocati (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato al sentenza del CNF ce aveva affermato l’incompatibilità tra l’iscrizione all’albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri).

Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

abc, Giurisprudenza Cassazione

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