Avvocato – Tenuta albi – Decisione del C.d.O. – Concessione di un termine per la rimozione della causa di incompatibilità – Ricorso al C.N.F. – Atto inimpugnabile – Inammissibilità.

E’ inammissibile in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. in materia che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il provvedimento con il quale il C.d.O., rilevando una causa di incompatibilità, concedeva al professionista un termine per rimuovere la medesima o comunque per fornire chiarimenti e deduzioni al consiglio. Infatti gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le deliberazioni a mezzo delle quali il consiglio dell’ordine, in applicazione dei poteri previsti dalla legge, risolve o definisce le questioni sottoposte al suo esame. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 3 luglio 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 139

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 02 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 03 Luglio 2000
Giurisprudenza CNF

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