Il dies a quo prescrizionale nel caso di violazione del divieto di agire contro l’ex cliente

La violazione del divieto di agire contro l’ex cliente prima che sia decorso il biennio dalla conclusione del rapporto e nelle altre ipotesi previste dall’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) integra una condotta ad efficacia istantanea ma con effetti permanenti, sicché l’illecito perdura per tutto il tempo in cui l’avvocato abbia mantenuto l’incarico (Nel caso di specie, trattavasi di difesa giudiziale e, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha individuato il dies a quo prescrizionale non nella data di assunzione dell’incarico, bensì in quella -successiva- della data dell’udienza di P.C. in cui il Giudice introitava la causa in decisione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Pizzuto), sentenza n. 231 del 31 ottobre 2023

NOTA:
La sentenza di cui in massima si discosta motivatamente dal contrario orientamento, espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 146 del 27 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Ollà), sentenza n. 135 del 18 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Vermiglio), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 183.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 31 Ottobre 2023 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 10 Luglio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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