Come affermato da ultimo dal Consiglio nazionale forense nel proprio parere n. 39/2017 “la condizione di non esercente non è ostativa all’iscrizione nella sezione speciale […] in considerazione, a tacer d’altro, dell’assorbente rilievo che l’esercizio effettivo della professione nel paese di origine non è tra i requisiti previsti, per l’iscrizione nella sezione speciale, dal D. Lgs. n. 96/2001”, essendo a tal fine sufficiente il possesso di titolo abilitante in uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Consiglio nazionale forense, parere n. 52 del 11 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 11 Dicembre 2023- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (quesito)
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