Come correttamente riportato dal quesito, l’orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense sia in sede giurisdizionale che in sede consultiva esclude che il trasferimento presso altro ordine – implicando la cancellazione dell’iscritto dall’ordine di provenienza – possa avvenire in presenza di procedimenti disciplinari pendenti. Tale divieto si applica tanto all’ordine di provenienza, che non può rilasciare il nulla osta quanto all’ordine di arrivo, che non può disporre l’iscrizione la quale peraltro comporterebbe la contestuale cancellazione dall’ordine di provenienza. In questo senso, vedi da ultimo il parere n. 56/2021.
Consiglio nazionale forense, parere n. 51 del 11 dicembre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 51 del 11 Dicembre 2023- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
0 Comment