La misura della sospensione cautelare dall’esercizio della professione cautelare può essere adottata dal C.O.A. allorquando: il fatto, addebitato al professionista con un atto dell’Autorità Giudiziaria sia grave, prescindendo dalla sua fondatezza; abbia creato, con la condotta tenuta dal professionista, allarme nella collettività, con conseguente compromissione della dignità e decoro della professione forense; la prosecuzione dell’attività forense, da parte del professionista interessato, risulti incompatibile con il decoro e dignità e pregiudichi lo svolgimento ordinato della funzione sociale della professione. Non rileva, inoltre, che sia decorso un arco di tempo consistente fra la condotta e l’adozione della misura cautelare.
Il potere esercitato dal Consiglio dell’ordine territoriale in ordine al provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione è discrezionale e non sindacabile, atteso che l’ordinamento affida solo ad esso la valutazione della lesione al decoro e dignità della professione e la opportunità o meno della applicazione della misura cautelare; al Consiglio Nazionale Forense, invece, è consentito l’esame limitatamente al controllo di legittimità, restando preclusa ogni indagine o giudizio sulla opportunità della misura adottata.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 e 50 del R.D.L. n. 1578/33. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 19 ottobre 2010).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. De Giorgi), decisione del 21 aprile 2011, n. 77
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 77 del 21 Aprile 2011 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 19 Ottobre 2010
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