I componenti dei CPO sono eletti con le modalità stabilite con regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine (art. 25, ultimo comma, L. n. 247/12), il quale ben può prevedere che parte dei componenti del CPO siano eletti non dagli iscritti ma dal COA, giacché la previsione di elezioni di secondo grado non contrasta con i principi generali dell’ordinamento forense (si pensi all’elezione dei membri del CDD e dei componenti dello stesso Consiglio Nazionale Forense) e, inoltre, può ritenersi perfettamente rientrante nel margine di autonomia riconosciuto dalla legge all’autonomia regolamentare di ciascun COA.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 207 del 19 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 19 Ottobre 2023 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 07 Febbraio 2023
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