Ai fini della valutazione del requisito della condotta irreprensibile (art. 17, lett. H, L. n. 247/2012), rilevano anche i comportamenti posti in essere al di fuori dell’attività professionale, in violazione dei doveri probità, dignità e decoro ove ritenuti idonei, anche per la notorietà degli stessi, a ledere l’immagine e la dignità della professione; elementi questi che possono e debbono essere pienamente trasfusi, valutabili ed applicabili da parte dei COA al momento della richiesta di iscrizione nell’albo avvocati e nel registro dei praticanti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 19 Ottobre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 6131 del 02 Marzo 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19726 del 17 Luglio 2024 (accoglie)
0 Comment