L’art. 62 n. 10 L. n. 247/2012 (secondo cui il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno dopo la scadenza di tale termine) è norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica, sicché non si applica alle richieste di iscrizione all’albo già respinte per difetto del requisito della condotta irreprensibile ex art. 17, lett. H) L. n. 247/2012.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Brienza), sentenza n. 205 del 19 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 205 del 19 Ottobre 2023 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera n. 6131 del 02 Marzo 2022 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 19726 del 17 Luglio 2024 (accoglie)
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