L’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l’effetto, subordina l’operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile – secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità – acquisire elementi di prova del processo penale.
Corte di Cassazione (pres. D’Ascola, rel. De Masi), SS.UU., sentenza n. 30650 del 3 novembre 2023
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 30650 del 03 Novembre 2023 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 2 del 09 Febbraio 2023
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