Lo svolgimento onorario di funzioni giudiziarie in qualità di vice pretore onorario, anche al di fuori delle ipotesi di reggenza, come precisato dalla Cassazione, non è incompatibile con l’iscrizione all’albo dei praticanti abilitati e la conseguente legittimazione all’esercizio della libera professione forense. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 3 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 2 luglio 2001, n. 128
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 02 Luglio 2001 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 03 Giugno 1998
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