La mancata riassunzione del procedimento giurisdizionale dinanzi al CNF dopo il rinvio da parte della Corte di Cassazione comporta l’estinzione del procedimento impugnatorio (artt. 392-393 cpc) ma non della sanzione disciplinare impugnata, la quale, anzi, essendo una mera determinazione amministrativa, si consolida e diviene definitiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Pizzuto), sentenza n. 194 del 3 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Cagliari, delibera n. 15 del 13 Maggio 2022 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22986 del 21 Agosto 2024 (respinge)
0 Comment