Avvocato – Procedimento disciplinare – Impugnazione al C.N.F. – Patrocinio personale del professionista – Avvocato non iscritto all’albo perché sospeso, cancellato o radiato con sanzione divenuta definitiva – Mancanza dello ius postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato direttamente dal professionista che sia privo dello ius postulandi, ex art. 63, comma 1, d.p.r. n. 37/1934, perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Nella specie il professionista non era iscritto in quanto era stato radiato con sanzione divenuta definitiva). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 9 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 2 luglio 2001, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 02 Luglio 2001 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 09 Ottobre 1998
Giurisprudenza CNF

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