La disposizione richiamata annovera, tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco, “iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno due anni”. La formulazione testuale della disposizione, che non fa riferimento alla continuatività dell’iscrizione, sembra pertanto rinviare – più genericamente – a una anzianità di iscrizione almeno biennale. Orbene, come più volte ritenuto dal CNF (cfr. ex multis pareri n. 48/2019 e 57/2018), ai fini del computo della anzianità di iscrizione possono pacificamente cumularsi periodi – seppur discontinui – di iscrizione nell’Albo ferma restando come evidente la detrazione da tale computo dei periodi intermedi di cancellazione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 33 del 17 ottobre 2023
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 33 del 17 Ottobre 2023- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera (quesito)
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