Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare

Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. D’Agostino), sentenza n. 190 del 3 ottobre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 03 Ottobre 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 06 Novembre 2019 (censura)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 20877 del 26 Luglio 2024 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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