Perché una sentenza possa essere considerata affetta da errore materiale e possa essere pertanto corretta con provvedimento emesso dal giudice emanante, è necessario che l’errore emerga, ictu oculi, dalla lettura della sentenza e che sia tale da non impedire o ostacolare la possibilità di ricostruire immediatamente e senza dubbi la volontà del giudice. (Rigetta la richiesta di correzione dell’errore materiale presentata dal C.d.O. di Asti avverso la decisione del C.N.F. n. 253/2000, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. DANOVI), sentenza del 8 giugno 2001, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 08 Giugno 2001 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 13 Dicembre 2000
0 Comment